L’AYAHUASCA E’ LEGALE?

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L’ayahuasca è una bevanda allucinogena, utilizzata da tempo immemorabile nelle comunità indigene dell’Amazzonia. Molti viaggiatori raccontano di averla provata sotto la guida di uno sciamano locale: è facile reperire nel web i loro racconti. Da qualche tempo, tuttavia, il decotto sacro agli sciamani conosce una certa diffusione anche in Italia. Inevitabile pertanto chiedersi: l’ayahuasca è legale?

Il DPR 309/1990 (testo unico stupefacenti) individua, tramite cinque tabelle ministeriali allegate al decreto, le sostanze e i medicinali considerati stupefacenti. L'art. 73 punisce penalmente (in modo piuttosto severo) la preparazione e lo spaccio delle sostanze contenute nelle su citate tabelle. L'art. 75 ne sanziona in via amministrativa (sospensione patente, sospensione passaporto, sospensione porto d'armi) l'uso personale. La preparazione, la cessione e il consumo di una sostanza, ancorché psicoattiva, non menzionata nelle tabelle del DPR 309/1990 è lecita. Il principio tabellare vale anche per le piante contenenti sostanze psicoattive. Per potersi considerare stupefacenti e quindi soggette alla disciplina degli art. 73 e 75 DPR 309/1990 le piante devono essere espressamente ivi menzionate. Ad esempio sono inserite nelle tabelle la cannabis (che contiene THC anch'esso presente nelle tabelle) e le foglie di coca (che contengono il principio cocaina inserito nella tabella I). La loro coltivazione, detenzione e cessione sono vietati. Viceversa la "rosa hawaiana", pur contenendo il principio attivo “LSA” ricompreso nelle tabelle degli stupefacenti, non è menzionata pertanto la sua coltivazione, cessione, detenzione è legale (in questo senso Cass. Pen. 19056/2007).

Ciò detto, l’ayahuasca è ricavata da due piante: la liana banisteriopsis caapi e la psychotria virdis o la diplopterys cabrerana. La liana banisteriopsis caapi non contiene alcun principio attivo vietato. La psychotria virdis e la diplopterys cabrerana contengono invece il principio attivo DMT, sostanza catalogata come stupefacente, ma non sono menzionate nelle tabelle degli stupefacenti. Nessun componente dell’ayahuasca pertanto è di per se vietato. A bene vedere però Il DPR 309/1990 specifica che sono vietate, oltre alle sostanze e alle piante specificamente indicate nelle tabelle, anche le “preparazioni" contenenti sostanze inserite nelle tabelle. L’ayahuasca si ricava mediante un procedimento di decozione e miscela delle citate piante. L’effetto psicoattivo si ritiene sia dovuto proprio alla combinazione delle sostanze in esse contenute. La DMT presente nella psychotria virdis o nella diplopterys cabrerana, infatti, verrebbe rapidamente inattivata dagli enzimi naturalmente prodotti dall’organismo se la banisteriopsis caapi non li inibisse, potenziando così l'effetto del principio attivo. Bisogna pertanto chiedersi se detto procedimento costituisca “preparazione” contenente DMT (sostanza stupefacente) vietata ai sensi del DPR 309/1990. Il tema è stato affrontato in un paio di sentenze, la più significativa (poiché l'unico precedente di legittimità) è la pronuncia della Corte di Cassazione n. 44229/2005. Secondo questo arresto giurisprudenziale può definirsi "preparazione" ai sensi del DPR 309/1990 un'attività umana che abbia come risultato un prodotto contenente una sostanza vietata con "una incidenza di principio attivo maggiorata (per accresciuta presenza percentuale o altro) rispetto a quello iniziale". Secondo tale definizione, dunque, è “preparazione” sia il procedimento di concentrazione tramite il quale si estrae da una pianta una sostanza vietata rendendola disponibile in concentrazione superiore, sia, in termini più generali, qualsiasi processo dal quale si ricavi un prodotto con maggior incidenza del principio attivo drogante rispetto a quello contenuto nelle piante da cui è ricavato. Con la sentenza del 13.01.2006, il Tribunale di Perugia, riesaminando il caso oggetto della pronuncia della Corte di Cassazione, ha ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova che la bevanda ayahuasca potesse essere definita una "preparazione" nell’accezione sopra descritta. Un altro caso è stato affrontato dal Tribunale di Reggio Emilia con la sentenza n. 445/2009. Anche in questo caso il giudice ha assolto l'imputato sulla base del medesimo ragionamento: nel corso del processo non era stata raggiunta la prova che il preparato ayahuasca avesse un’incidenza del principio attivo DMT superiore a quello ravvisabile nell’utilizzo, disgiunto o congiunto, delle piante che la compongono.

In conclusione allo stato gli unici precedenti giurisprudenziali reperiti hanno sentenziato che l'ayahuasca non rientra fra le sostanze vietate e non costituisce "preparazione" contenente sostanze vietate. Ad essa, dunque, non si applicano le norme che sanzionano la detenzione, la cessione e lo spaccio di stupefacenti. Prima di affermarne con certezza la legalità, tuttavia, è opportuno analizzare con attenzione i precedenti richiamati. Significativo il passaggio della sentenza del tribunale di Reggio Emilia: “L’esame dibattimentale del consulente tecnico, condotto con grande acume e puntualità dal pubblico ministero, ha portato a chiarire che, probabilmente, il decotto produce effetti di gran lunga superiori a quelli della semplice miscela delle due piante, ma che, in letteratura, non esistono studi comparati sull’una e sull’altra modalità di assunzione”. Dello stesso tenore la sentenza del Tribunale di Perugia. In sostanza, afferma la giurisprudenza, è possibile (probabile) che l’ayahuasca sia una preparazione che potenzia il principio attivo DMT ma di questo non è vi è una prova scientifica. Piuttosto che concludere affermando che l’ayahuasca sia legale in Italia, dunque, pare più prudente affermare che, sino ad oggi, il vuoto normativo e l’assenza di studi scientifici specifici ha impedito di pervenire a condanne nei confronti di soggetti che l’hanno importata, prodotta o ceduta.